Prima dell’ultima Legge di Bilancio, non vi era alcuna normativa certa sulle criptovalute e l’Agenzia delle Entrate le equiparava alle valute estere tradizionali. Secondo l’AdE la procedura corretta per tassarle era con un’imposta del 26% su tutte le plusvalenze derivanti dalle operazioni finanziarie su valute digitali.
La plusvalenza derivante da tali operazioni doveva rispettare fondamentalmente una condizione, ovvero che nel periodo d’imposta da dichiarare la giacenza dei depositi totali, per almeno 7 giorni consecutivi, fosse pari a 51.645 euro.
Dal 2023 con l’avvento della nuova legge di bilancio, viene riportata l’art. 67 c-sexies) che enuncia al suo interno:
c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.
Alla lettura del presente articolo emerge come TUTTE le valute virtuali che siano correlate alla blockchain, verranno assoggettate a tassazione nel caso in cui si generino plusvalenze superiori a 2.000 € a titolo di cessione.
Naturalmente la cessione appena citata, riguarda il solo ed esclusivo “scambio” di criptovalute a fine speculativo e non la plusvalenza generata da uno “scambio virtuale” all’interno dei mercati. In parole povere verranno tassate soltanto le monetizzazioni di criptovalute contenute nei propri wallet.
MA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI DOVE DOVRANNO ESSERE INDICATI?
Le plusvalenze generate da vendite cripto dovranno essere riportate nel quadro RW. Quadro già utilizzato solo dai colleghi più accorti che nel 2022 avevano provveduto ad indicare nel medesimo quadro l’importo di cripto in possesso dei propri clienti al 31/12/2021 per il semplice monitoraggio fiscale, così come dichiarato dalla normativa previgente.
COSA SUCCEDE SE NON HAI MAI DICHIARATO LE CRIPTOVALUTE?
Se negli anni scorsi non hai mai dichiarato il possesso di criptovalute e i proventi da esse generati, puoi rimediare:
- se hai realizzato redditi fiscalmente rilevanti sarai soggetto a una sanzione pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni singolo anno e una sanzione pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
- se non hai realizzato redditi, per il monitoraggio fiscale, sarai soggetto a una sanzione pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni singolo anno.
Per maggiori informazioni contattami o vienimi a trovare. Ti aspetto a Palermo, in via Alessandro La Marmora n.82Le plusvalenze generate da vendite cripto dovranno essere riportate nel quadro RW. Quadro già utilizzato solo dai colleghi più accorti che nel 2022 avevano provveduto ad indicare nel medesimo quadro l’importo di cripto in possesso dei propri clienti al 31/12/2021 per il semplice monitoraggio fiscale, così come dichiarato dalla normativa previgente. Le plusvalenze generate da vendite cripto dovranno essere riportate nel quadro RW. Quadro già utilizzato solo dai colleghi più accorti che nel 2022 avevano provveduto Commercialista Palermo ad indicare nel medesimo quadro l’importo di cripto in possesso dei propri clienti al 31/12/2021 per il Commercialista Palermo Commercialista Palermo Commercialista Palermo semplice monitoraggio fiscale, così come dichiarato dalla normativa previgente.Le plusvalenze generate da vendite cripto dovranno essere riportate nel quadro RW. Quadro già utilizzato solo dai colleghi più accorti che nel 2022 avevano provveduto ad indicare nel medesimo quadro l’importo di cripto in possesso dei propri clienti al 31/12/2021 per il semplice monitoraggio fiscale, così come dichiarato dalla normativa previgente.Le plusvalenze generate da vendite cripto dovranno essere riportate nel quadro RW. Quadro già utilizzato solo dai colleghi più accorti che nel 2022 avevano provveduto ad indicare nel medesimo quadro l’importo di cripto in possesso dei propri clienti al 31/12/2021 per il semplice monitoraggio fiscale, così come dichiarato dalla normativa previgente.